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Deducibilità IRAP anni pregressi.
Circolare n° 11/2013 » 08.02.2013
Dal 18 gennaio sarà possibile inviare telematicamente l’istanza di rimborso delle maggiori imposte Ires e Irpef determinate a seguito della deducibilità retroattiva dell’Irap versata sul costo del lavoro.
La deducibilità dell’Irap per l’anno di imposta 2012 era stata normata dal cosiddetto Decreto Monti “salva Italia” (D.L. 201/2011). Quanto previsto dall’art. 4 del decreto semplificazioni fiscali (D.L. 201/2011) introduce la possibilità di avere un effetto retroattivo per i quattro periodi di imposta precedenti, ovvero dal 2007 al 2011, per i 48 mesi precedenti la data del 28 dicembre 2011, secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 17 dicembre scorso che alleghiamo.
L'intervento normativo appare motivato anche dalla necessità di evitare un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, D.L. n. 185 del 2008, che aveva introdotto la deducibilità dalle imposte sui redditi, nella misura del 10%, dell'IRAP forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato.
La Corte costituzionale, ha, infatti, rinviato a nuovo ruolo l'esame dell'ordinanza n. 42 del 2009 della CTP di Bologna, che aveva ritenuto che la indeducibilità dell'IRAP contrasterebbe con i principi costituzionali di uguaglianza, tutela del lavoro e capacità contributiva, per il fatto che il costo del lavoro e gli interessi passivi sono componenti negativi rilevanti e insopprimibili nella determinazione del reddito e la deduzione forfetaria del 10% attenua ma non elimina i dubbi di costituzionalità.
Successivamente l'Avvocatura dello Stato aveva segnalato che il Consiglio dei Ministri aveva approvato un disegno di legge che conferiva al Governo la delega a coordinare il regime dell'IRAP con le norme fiscali di determinazione della base imponibile dei soggetti IRES ed IRPEF, in osservanza del principio che il reddito tassabile ai fini delle imposte sui redditi deve essere determinato al netto dei costi necessari a produrlo e ad articolare la deduzione dell'IRAP dalle imposte sui redditi, con effetto anche sui periodi d'imposta pregressi, in relazione al concorso del costo del personale e degli interessi passivi ed oneri assimilati alla formazione della base imponibile.
Cordiali saluti.
» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi | Autore SI/mf» Carta intestata
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